Dal 1993, in Italia, il Codice della Strada non prevede restrizioni riguardo alla guida con calzature aperte (ciabatte, infradito, ecc.) o direttamente a piedi nudi. L’attenzione si pone sul concetto di autodisciplina, sottolineato dagli articoli 140 e 141, per i quali gli utenti non devono costituire pericolo o intralcio per la circolazione, e devono essere in grado di mantenere il controllo del proprio veicolo e compiere al meglio le azioni necessarie per la sicurezza personale e degli altri utenti della strada. Qualora fosse comminata una eventuale multa per l’uso di infradito, come teorico elemento fondante della violazione dei suddetti articoli, potrebbe tranquillamente essere presentato un ricorso, con alte probabilità di successo.
In caso però ci fosse un incidente, l’agente di polizia potrebbe giudicare inadeguate le calzature di tipo infradito o simili, segnalare il fatto nel verbale come causa della collisione (“guida in condizioni che non consentono manovre agevoli”), e ciò potrebbe comportare problematiche a livello assicurativo (elemento di colpa e conseguente richiesta di risarcimento dei danni).